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Analisi dei dispositivi anticaduta noti come ‘Linea Vita’, delle normative di sicurezza a cui sono soggetti e delle relative ispezioni periodiche, nonché delle implicazioni di responsabilità in caso di incidenti mortali.

Definizione

I dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto sono un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alla quale si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini permettendo loro di lavorare in sicurezza.

Normativa:
Le principali normative che disciplinano la materia sono:

Il testo unico sulla sicurezza D. lgs 81/08 all’art.115 descrive i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto:

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione, idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

 

2. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

Ispezione

La corretta installazione di un dispositivo anticaduta (Linea Vita) non è sufficiente a garantire il buon funzionamento dello stesso nel tempo. L’usura infatti può mettere a rischio la sicurezza degli operatori che ne fanno utilizzo, per tale motivo la norma UNI EN 11560:2022 indica le modalità e le tempistiche delle ispezioni periodiche, per il corretto mantenimento in servizio della Linea Vita.

La normativa UNI 11560:2022 al punto 9.2.3 stabilisce che le ispezioni devono essere eseguite con gli intervalli e le modalità indicate dal fabbricante e progettista strutturale. In ogni caso l’intervallo tra due ispezioni periodiche non può, comunque, essere maggiore di due anni.

Al punto 9.2.5 la normativa indica la scheda dei relativi controlli.

L’ispezione alla struttura di supporto e ancoranti come da normativa verte su maggiori controlli strumentali che richiedono per gli ispettori un maggior impegno e tempo per l’esecuzione.

Gli ispettori competenti per l’effettuazione delle prove sono messi a disposizione da A.F. S.r.l. la quale fornisce inoltre idonea strumentazione omologata per le attività indicate.

Il tecnico competente redigerà regolari verbali che saranno consegnati al cliente al termine delle operazioni di ispezione.

Tali verbali dovranno essere conservati ed eventualmente presentati alle Autorità competenti che ne facciano richiesta.

A.F S.r.l. a richiesta del cliente può inoltre fornire un’indagine dettagliata della copertura, in grado di evidenziare lo stato di conservazione della stessa tutelando in tal modo l’amministratore di Condominio o il proprietario dell’immobile.

Responsabilità

Sentenze ufficiale - Decessi per cadute dall'alto.
Cassazione: il privato risponde dell'infortunio e morte dell'opeario che lavora in casa


La Cassazione, IV Sezione Penale, con la sentenza n. 42465 del 1° dicembre 2010 ha affermato la responsabilità penale del privato, nel caso in caso l'operaio da lui incaricato, in assenza di qualsiasi cautela relativa alla sicurezza, muoia in occasione del lavoro assunto.

Definizione

I dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto sono un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alla quale si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini permettendo loro di lavorare in sicurezza.

Normativa:
Le principali normative che disciplinano la materia sono:

Il testo unico sulla sicurezza D. lgs 81/08 all’art.115 descrive i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto:

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione, idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

 

2. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

Ispezione

La corretta installazione di un dispositivo anticaduta (Linea Vita) non è sufficiente a garantire il buon funzionamento dello stesso nel tempo. L’usura infatti può mettere a rischio la sicurezza degli operatori che ne fanno utilizzo, per tale motivo la norma UNI EN 11560:2022 indica le modalità e le tempistiche delle ispezioni periodiche, per il corretto mantenimento in servizio della Linea Vita.

La normativa UNI 11560:2022 al punto 9.2.3 stabilisce che le ispezioni devono essere eseguite con gli intervalli e le modalità indicate dal fabbricante e progettista strutturale. In ogni caso l’intervallo tra due ispezioni periodiche non può, comunque, essere maggiore di due anni.

Al punto 9.2.5 la normativa indica la scheda dei relativi controlli.

L’ispezione alla struttura di supporto e ancoranti come da normativa verte su maggiori controlli strumentali che richiedono per gli ispettori un maggior impegno e tempo per l’esecuzione.

Gli ispettori competenti per l’effettuazione delle prove sono messi a disposizione da A.F. S.r.l. la quale fornisce inoltre idonea strumentazione omologata per le attività indicate.

Il tecnico competente redigerà regolari verbali che saranno consegnati al cliente al termine delle operazioni di ispezione.

Tali verbali dovranno essere conservati ed eventualmente presentati alle Autorità competenti che ne facciano richiesta.

A.F S.r.l. a richiesta del cliente può inoltre fornire un’indagine dettagliata della copertura, in grado di evidenziare lo stato di conservazione della stessa tutelando in tal modo l’amministratore di Condominio o il proprietario dell’immobile.

Responsabilità

Sentenze ufficiale - Decessi per cadute dall'alto.
Cassazione: il privato risponde dell'infortunio e morte dell'opeario che lavora in casa


La Cassazione, IV Sezione Penale, con la sentenza n. 42465 del 1° dicembre 2010 ha affermato la responsabilità penale del privato, nel caso in caso l'operaio da lui incaricato, in assenza di qualsiasi cautela relativa alla sicurezza, muoia in occasione del lavoro assunto.

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