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Articolo 115 – Misure di emergenza

  1. L’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché l’assistenza ai lavoratori che si trovino in situazioni di pericolo grave e immediato, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della salute.
  2. Il datore di lavoro, tenuto conto della natura delle attività svolte, della dimensione e della composizione dell’organico, dell’entità del rischio e delle caratteristiche dei luoghi di lavoro, individua le misure da adottare per prevenire gli incendi e per garantire l’evacuazione dei lavoratori, nonché per gestire situazioni di emergenza che possono mettere a rischio la loro sicurezza e salute.
  3. Nel predisporre le misure di cui al comma 2, il datore di lavoro:
    • Tiene conto dei piani di emergenza di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 230;
    • Prevede specifiche misure di prevenzione, protezione e sorveglianza in caso di attività lavorative connesso con rischi particolari o con processi di lavoro che possono comportare l’insorgere di situazioni di pericolo grave e immediato.
    • Il datore di lavoro informa e forma i lavoratori sulle misure di emergenza e sul comportamento da tenere in caso di pericolo grave e immediato, anche mediante prove pratiche periodiche.
    • Il datore di lavoro comunica alle imprese che operano nello stesso stabile le informazioni necessarie per consentire loro di predisporre misure coordinate di prevenzione e protezione in caso di emergenza.
    • Il datore di lavoro è tenuto a sottoporre periodicamente a esercitazioni e verifiche le misure di emergenza, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
    • I lavoratori devono partecipare alle esercitazioni e alle verifiche, nonché rispettare le misure di emergenza previste dal datore di lavoro e dai responsabili dell’organizzazione di cui al comma 1.
    • I lavoratori devono astenersi dal compiere atti che possano compromettere l’efficacia delle misure adottate dal datore di lavoro e dai responsabili dell’organizzazione di cui al comma 1.
    • La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 costituisce illecito amministrativo, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
    • Sono fatte salve le disposizioni in materia di protezione civile.

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