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ANTINCENDIO (GSA)
Gestione sicurezza antincendio (GSA) per edifici civile
Consulenza sulla verifica
La Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) adotta misure organizzative per garantire sicurezza in situazioni normali ed emergenza. Il Decreto 25/01/2019 classifica edifici residenziali in 4 livelli di prestazione. A.F. S.r.l. verifica e fornisce consulenze GSA, eseguendo sopralluoghi e redigendo informative. La società specializza in consulenze, conforme alle normative italiane.
Definizione
La Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA): è l’insieme delle misure di tipo organizzativo - gestionale finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure. Essa si attua attraverso l’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza.
Normativa:
Con il Decreto 25/01/2019 vengono apportate modifiche al Decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Il D.M. 25/01/2019 classifica gli edifici in 4 livelli di prestazione:
- L.P. 0 per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m);
- L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
- L.P. 2 per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
- L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);
Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.
Verifiche
A.F. S.r.l. con proprio tecnico formato e qualificato effettua la verifica del (GSA) secondo le modalità indicate dal D.M. 25/01/2019.
- Sopralluogo per verificare la presenza di sistemi, dispositivi, attrezzature ed altre misure antincendio adottate;
- Redazione dell’informativa agli occupanti, in cui saranno indicati i criteri generali;
- Redazione di foglio informativo, il quale sarà esposto nell’ingresso del condominio;
Gli edifici al di sotto dei 12 m di altezza antincendio non sono soggetti al D.M. 25/01/2019 quindi in questi edifici, su richiesta dell’amministratore del Condominio, si potrà considerare di effettuare un’attività di controllo semplificato rispetto a quanto indicato per il primo livello, ossia si possono prevedere le seguenti azioni:
Il tecnico competente di A.F. S.r.l. redigerà regolare verbale in riferimento al livello di prestazione dello stabile.
Definizione
La Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA): è l’insieme delle misure di tipo organizzativo - gestionale finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure. Essa si attua attraverso l’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza.
Normativa:
Con il Decreto 25/01/2019 vengono apportate modifiche al Decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Il D.M. 25/01/2019 classifica gli edifici in 4 livelli di prestazione:
- L.P. 0 per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m);
- L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
- L.P. 2 per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
- L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);
Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.
Verifiche
A.F. S.r.l. con proprio tecnico formato e qualificato effettua la verifica del (GSA) secondo le modalità indicate dal D.M. 25/01/2019.
- Sopralluogo per verificare la presenza di sistemi, dispositivi, attrezzature ed altre misure antincendio adottate;
- Redazione dell’informativa agli occupanti, in cui saranno indicati i criteri generali;
- Redazione di foglio informativo, il quale sarà esposto nell’ingresso del condominio;
Gli edifici al di sotto dei 12 m di altezza antincendio non sono soggetti al D.M. 25/01/2019 quindi in questi edifici, su richiesta dell’amministratore del Condominio, si potrà considerare di effettuare un’attività di controllo semplificato rispetto a quanto indicato per il primo livello, ossia si possono prevedere le seguenti azioni:
Il tecnico competente di A.F. S.r.l. redigerà regolare verbale in riferimento al livello di prestazione dello stabile.
Decreto 25/01/2019 ,Classificazione livelli prestazione ,Verifica tecnica, certificazioni, sicurezza anti incendio, verifiche
Decreto 25/01/2019 ,Classificazione livelli prestazione ,Verifica tecnica, certificazioni, sicurezza anti incendio, verifiche
Decreto 25/01/2019 ,Classificazione livelli prestazione ,Verifica tecnica, sicurezza Antincendio (GSA), certificazioni, sicurezza anti incendio, verifiche

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