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Articolo 111 – Misure di prevenzione negli ambienti di lavoro

Sicurezza sul lavoro con dispositivi anticaduta e ispezioni periodiche: scopri le normative di sicurezza e la linea vita per evitare responsabilità penali.

l’Articolo 111 – Misure di prevenzione negli ambienti di lavoro si occupa di:

  1. Nei luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico devono essere adottate tutte le misure idonee a prevenire gli incendi e a limitarne le conseguenze per l’incolumità delle persone.
  2. L’identificazione dei fattori di rischio deve essere effettuata ai sensi della normativa antincendio e della presente legge e degli strumenti di supporto tecnico dell’Associazione italiana per la sicurezza, l’igiene e l’ambiente di lavoro (AISLA) e dell’Associazione italiana di sicurezza (AISI), sulla base degli indirizzi dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL).
  3. I piani di emergenza e i sistemi automatici di rivelazione e di estinzione devono essere redatti, previo parere del competente comando dei vigili del fuoco, in modo da assicurare la possibilità di abbandonare in sicurezza i luoghi di lavoro e gli altri locali, e la messa in sicurezza delle persone presenti all’atto dell’insorgenza del pericolo, anche attraverso la segnalazione e la localizzazione degli incendi e l’allarme delle persone addette all’intervento, nonché la segnalazione dei soccorsi all’esterno.
  4. L’adozione di misure antincendio è obbligatoria e il datore di lavoro deve verificare il loro mantenimento e il loro efficiente funzionamento, con particolare riferimento a:
    1. le installazioni, le attrezzature e i dispositivi di allarme e spegnimento degli incendi;
    2. le attrezzature di lavoro;
    3. i compiti assegnati ai lavoratori, i loro compiti specifici e le attività che essi devono svolgere;
    4. la disposizione dei lavoratori in grado di operare;
    5. l’evacuazione dei lavoratori;
    6. la prevenzione e il controllo degli incendi;
    7. le esercitazioni e le simulazioni previste per la formazione dei lavoratori.
  5. Ai fini della valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro può chiedere l’attività di consulenza ad enti e organismi autorizzati dalla normativa antincendio o da altri enti accreditati presso il Ministero dell’Interno.
  6. Le modalità di attuazione dell’obbligo di prevenzione incendi, ivi comprese le attività di consulenza e di formazione, sono individuate con decreto del Ministro dell’Interno, sentito il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  7. In relazione ai luoghi di lavoro e ai locali aperti al pubblico, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, individua e definisce con proprio decreto i parametri tecnici per la determinazione dei carichi d’incendio, i criteri di valutazione del rischio incendio, le misure di prevenzione antincendio, i requisiti strutturali e i requisiti antincendio e di evacuazione, compresi quelli relativi all’accessibilità degli edifici, nonché gli indirizzi per la redazione dei piani di emergenza. La stessa procedura è adottata anche ai fini dell’individuazione e della definizione dei parametri tecnici per la determinazione dei carichi d’incendio, dei criteri di valutazione del rischio incendio e delle misure di prevenzione antincendio per le diverse tipologie di opere temporanee, nonché per gli impianti esterni in cantiere.
  8. Per le attività di formazione in materia antincendio, il Ministro dell’Interno, previa intesa con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, adotta specifici protocolli di collaborazione con il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, con il Ministro dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
  9. I protocolli di collaborazione di cui al comma 8, prevedono la realizzazione di azioni di informazione, formazione e consulenza specifiche per le imprese che svolgono attività di rischio e per i lavoratori. La formazione è effettuata da soggetti accreditati, ai sensi della normativa vigente, per la formazione del personale antincendio o in via di accreditamento.
  10. Con decreti del Ministro dell’Interno e del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sono definiti gli indirizzi operativi per la realizzazione dei corsi di formazione del personale di cui ai commi 8 e 9 e sono definite le modalità di verifica e di controllo degli enti di formazione accreditati e dei soggetti abilitati a svolgere le attività di consulenza e di formazione in materia antincendio.
  11. Il coordinatore per la progettazione ai sensi dell’articolo 92 e il coordinatore per l’esecuzione ai sensi dell’articolo 100 assolvono, tra i propri compiti, anche quelli relativi alla verifica dell’attuazione delle misure antincendio previste dalla normativa vigente.

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