l’Articolo 111 – Misure di prevenzione negli ambienti di lavoro si occupa di:
- Nei luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico devono essere adottate tutte le misure idonee a prevenire gli incendi e a limitarne le conseguenze per l’incolumità delle persone.
- L’identificazione dei fattori di rischio deve essere effettuata ai sensi della normativa antincendio e della presente legge e degli strumenti di supporto tecnico dell’Associazione italiana per la sicurezza, l’igiene e l’ambiente di lavoro (AISLA) e dell’Associazione italiana di sicurezza (AISI), sulla base degli indirizzi dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL).
- I piani di emergenza e i sistemi automatici di rivelazione e di estinzione devono essere redatti, previo parere del competente comando dei vigili del fuoco, in modo da assicurare la possibilità di abbandonare in sicurezza i luoghi di lavoro e gli altri locali, e la messa in sicurezza delle persone presenti all’atto dell’insorgenza del pericolo, anche attraverso la segnalazione e la localizzazione degli incendi e l’allarme delle persone addette all’intervento, nonché la segnalazione dei soccorsi all’esterno.
- L’adozione di misure antincendio è obbligatoria e il datore di lavoro deve verificare il loro mantenimento e il loro efficiente funzionamento, con particolare riferimento a:
- le installazioni, le attrezzature e i dispositivi di allarme e spegnimento degli incendi;
- le attrezzature di lavoro;
- i compiti assegnati ai lavoratori, i loro compiti specifici e le attività che essi devono svolgere;
- la disposizione dei lavoratori in grado di operare;
- l’evacuazione dei lavoratori;
- la prevenzione e il controllo degli incendi;
- le esercitazioni e le simulazioni previste per la formazione dei lavoratori.
- Ai fini della valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro può chiedere l’attività di consulenza ad enti e organismi autorizzati dalla normativa antincendio o da altri enti accreditati presso il Ministero dell’Interno.
- Le modalità di attuazione dell’obbligo di prevenzione incendi, ivi comprese le attività di consulenza e di formazione, sono individuate con decreto del Ministro dell’Interno, sentito il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
- In relazione ai luoghi di lavoro e ai locali aperti al pubblico, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, individua e definisce con proprio decreto i parametri tecnici per la determinazione dei carichi d’incendio, i criteri di valutazione del rischio incendio, le misure di prevenzione antincendio, i requisiti strutturali e i requisiti antincendio e di evacuazione, compresi quelli relativi all’accessibilità degli edifici, nonché gli indirizzi per la redazione dei piani di emergenza. La stessa procedura è adottata anche ai fini dell’individuazione e della definizione dei parametri tecnici per la determinazione dei carichi d’incendio, dei criteri di valutazione del rischio incendio e delle misure di prevenzione antincendio per le diverse tipologie di opere temporanee, nonché per gli impianti esterni in cantiere.
- Per le attività di formazione in materia antincendio, il Ministro dell’Interno, previa intesa con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, adotta specifici protocolli di collaborazione con il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, con il Ministro dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- I protocolli di collaborazione di cui al comma 8, prevedono la realizzazione di azioni di informazione, formazione e consulenza specifiche per le imprese che svolgono attività di rischio e per i lavoratori. La formazione è effettuata da soggetti accreditati, ai sensi della normativa vigente, per la formazione del personale antincendio o in via di accreditamento.
- Con decreti del Ministro dell’Interno e del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sono definiti gli indirizzi operativi per la realizzazione dei corsi di formazione del personale di cui ai commi 8 e 9 e sono definite le modalità di verifica e di controllo degli enti di formazione accreditati e dei soggetti abilitati a svolgere le attività di consulenza e di formazione in materia antincendio.
- Il coordinatore per la progettazione ai sensi dell’articolo 92 e il coordinatore per l’esecuzione ai sensi dell’articolo 100 assolvono, tra i propri compiti, anche quelli relativi alla verifica dell’attuazione delle misure antincendio previste dalla normativa vigente.