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Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro

Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro

Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro, noto anche come D.Lgs. 81/08, è una normativa fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in Italia. Ecco alcuni punti chiave riguardanti il Testo Unico:

  • Obiettivo: L’obiettivo dichiarato del Testo Unico è garantire l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale, considerando anche le differenze di genere, età e condizione degli immigrati.
  • Responsabilità del Committente: Il Testo Unico stabilisce le responsabilità del committente nei lavori edili e la necessità di adottare precauzioni adeguate per prevenire rischi sul luogo di lavoro.
  • Aggiornamenti: Il Testo Unico viene periodicamente aggiornato per tener conto delle nuove disposizioni e integrazioni.
UNI 11560:2022 – Linee guida per i sistemi di ancoraggio permanenti in copertura

UNI 11560:2022 – Linee guida per i sistemi di ancoraggio permanenti in copertura

  1. Scopo e campo di applicazione:
    • La norma tratta i sistemi di ancoraggio puntuali, lineari e combinati.
    • Si concentra sulle procedure per l’individuazione, la configurazione,
      l’installazione, l’uso, le ispezioni e la manutenzione di questi sistemi.
    • L’obiettivo principale è ridurre i rischi connessi al pericolo di caduta
      dall’alto durante i lavori sulle coperture.
  2. Valutazione del rischio:
    • La valutazione del rischio deve essere effettuata caso per caso.
    • Elementi da considerare includono la durata e probabilità del rischio, i
      possibili pericoli per gli utilizzatori e le condizioni lavorative.
    • L’utilizzo di un sistema di ancoraggio efficace è essenziale per
      ridurre i rischi connessi alla caduta dall’alto.
  3. Frequenza delle ispezioni:
    • Il punto 9.2.3 della norma specifica che l’intervallo tra due ispezioni
      periodiche (sia visive che strumentali) non deve essere superiore a 2 anni per i controlli relativi al
      sistema di ancoraggio.
  4. Rimessa in servizio:
    • Se un sistema di ancoraggio ha subito un evento dannoso (ad esempio una caduta) o
      non è stato ispezionato e mantenuto come da indicazioni del fabbricante, deve essere posto fuori
      servizio.
    • La rimessa in servizio può avvenire solo a seguito di un’ispezione
      straordinaria (punto 9.2.4).
Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro

Articolo 111 – Misure di prevenzione negli ambienti di lavoro

l’Articolo 111 – Misure di prevenzione negli ambienti di lavoro si occupa di:

  1. Nei luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico devono essere adottate tutte le misure idonee a prevenire gli incendi e a limitarne le conseguenze per l’incolumità delle persone.
  2. L’identificazione dei fattori di rischio deve essere effettuata ai sensi della normativa antincendio e della presente legge e degli strumenti di supporto tecnico dell’Associazione italiana per la sicurezza, l’igiene e l’ambiente di lavoro (AISLA) e dell’Associazione italiana di sicurezza (AISI), sulla base degli indirizzi dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL).
  3. I piani di emergenza e i sistemi automatici di rivelazione e di estinzione devono essere redatti, previo parere del competente comando dei vigili del fuoco, in modo da assicurare la possibilità di abbandonare in sicurezza i luoghi di lavoro e gli altri locali, e la messa in sicurezza delle persone presenti all’atto dell’insorgenza del pericolo, anche attraverso la segnalazione e la localizzazione degli incendi e l’allarme delle persone addette all’intervento, nonché la segnalazione dei soccorsi all’esterno.
  4. L’adozione di misure antincendio è obbligatoria e il datore di lavoro deve verificare il loro mantenimento e il loro efficiente funzionamento, con particolare riferimento a:
    1. le installazioni, le attrezzature e i dispositivi di allarme e spegnimento degli incendi;
    2. le attrezzature di lavoro;
    3. i compiti assegnati ai lavoratori, i loro compiti specifici e le attività che essi devono svolgere;
    4. la disposizione dei lavoratori in grado di operare;
    5. l’evacuazione dei lavoratori;
    6. la prevenzione e il controllo degli incendi;
    7. le esercitazioni e le simulazioni previste per la formazione dei lavoratori.
  5. Ai fini della valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro può chiedere l’attività di consulenza ad enti e organismi autorizzati dalla normativa antincendio o da altri enti accreditati presso il Ministero dell’Interno.
  6. Le modalità di attuazione dell’obbligo di prevenzione incendi, ivi comprese le attività di consulenza e di formazione, sono individuate con decreto del Ministro dell’Interno, sentito il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  7. In relazione ai luoghi di lavoro e ai locali aperti al pubblico, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, individua e definisce con proprio decreto i parametri tecnici per la determinazione dei carichi d’incendio, i criteri di valutazione del rischio incendio, le misure di prevenzione antincendio, i requisiti strutturali e i requisiti antincendio e di evacuazione, compresi quelli relativi all’accessibilità degli edifici, nonché gli indirizzi per la redazione dei piani di emergenza. La stessa procedura è adottata anche ai fini dell’individuazione e della definizione dei parametri tecnici per la determinazione dei carichi d’incendio, dei criteri di valutazione del rischio incendio e delle misure di prevenzione antincendio per le diverse tipologie di opere temporanee, nonché per gli impianti esterni in cantiere.
  8. Per le attività di formazione in materia antincendio, il Ministro dell’Interno, previa intesa con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, adotta specifici protocolli di collaborazione con il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, con il Ministro dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
  9. I protocolli di collaborazione di cui al comma 8, prevedono la realizzazione di azioni di informazione, formazione e consulenza specifiche per le imprese che svolgono attività di rischio e per i lavoratori. La formazione è effettuata da soggetti accreditati, ai sensi della normativa vigente, per la formazione del personale antincendio o in via di accreditamento.
  10. Con decreti del Ministro dell’Interno e del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sono definiti gli indirizzi operativi per la realizzazione dei corsi di formazione del personale di cui ai commi 8 e 9 e sono definite le modalità di verifica e di controllo degli enti di formazione accreditati e dei soggetti abilitati a svolgere le attività di consulenza e di formazione in materia antincendio.
  11. Il coordinatore per la progettazione ai sensi dell’articolo 92 e il coordinatore per l’esecuzione ai sensi dell’articolo 100 assolvono, tra i propri compiti, anche quelli relativi alla verifica dell’attuazione delle misure antincendio previste dalla normativa vigente.
Articolo 115 – Misure di emergenza

Articolo 115 – Misure di emergenza

  1. L’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché l’assistenza ai lavoratori che si trovino in situazioni di pericolo grave e immediato, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della salute.
  2. Il datore di lavoro, tenuto conto della natura delle attività svolte, della dimensione e della composizione dell’organico, dell’entità del rischio e delle caratteristiche dei luoghi di lavoro, individua le misure da adottare per prevenire gli incendi e per garantire l’evacuazione dei lavoratori, nonché per gestire situazioni di emergenza che possono mettere a rischio la loro sicurezza e salute.
  3. Nel predisporre le misure di cui al comma 2, il datore di lavoro:
    • Tiene conto dei piani di emergenza di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 230;
    • Prevede specifiche misure di prevenzione, protezione e sorveglianza in caso di attività lavorative connesso con rischi particolari o con processi di lavoro che possono comportare l’insorgere di situazioni di pericolo grave e immediato.
    • Il datore di lavoro informa e forma i lavoratori sulle misure di emergenza e sul comportamento da tenere in caso di pericolo grave e immediato, anche mediante prove pratiche periodiche.
    • Il datore di lavoro comunica alle imprese che operano nello stesso stabile le informazioni necessarie per consentire loro di predisporre misure coordinate di prevenzione e protezione in caso di emergenza.
    • Il datore di lavoro è tenuto a sottoporre periodicamente a esercitazioni e verifiche le misure di emergenza, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
    • I lavoratori devono partecipare alle esercitazioni e alle verifiche, nonché rispettare le misure di emergenza previste dal datore di lavoro e dai responsabili dell’organizzazione di cui al comma 1.
    • I lavoratori devono astenersi dal compiere atti che possano compromettere l’efficacia delle misure adottate dal datore di lavoro e dai responsabili dell’organizzazione di cui al comma 1.
    • La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 costituisce illecito amministrativo, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
    • Sono fatte salve le disposizioni in materia di protezione civile.
    D.LGS 23/2/2023 n.18: Direttive UE per la Qualità delle Acque in Italia

    D.LGS 23/2/2023 n.18: Direttive UE per la Qualità delle Acque in Italia

    Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, noto come D.LGS 23/2/2023 n.18, rappresenta una pietra miliare nell’evoluzione delle normative in Italia. Questo decreto, emesso in data 23 febbraio 2023, ha un’ampia portata e ha un impatto significativo su vari aspetti della vita pubblica e privata. In questo articolo, esamineremo le principali disposizioni del D.LGS 23/2/2023 n.18 e il loro impatto sulla società italiana.

    Ambito di Applicazione

    Il D.LGS 23/2/2023 n.18 copre una vasta gamma di temi, tra cui quelli legati all’ambiente, alla salute pubblica, all’industria e alla sicurezza. Tra le questioni chiave trattate ci sono:

    • Articolo 2 – Tutela Ambientale: Questo articolo pone un’enfasi significativa sulla tutela ambientale, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale delle attività industriali e promuovere la sostenibilità.
    • Articolo 5 – Sicurezza Sul Lavoro: L’articolo 5 del D.LGS 23/2/2023 n.18 si concentra sulla sicurezza sul lavoro, stabilendo normative più rigorose per proteggere i lavoratori da rischi e pericoli sul posto di lavoro.
    • Lettera b – Salute Pubblica: La lettera b del decreto mette in luce l’importanza della salute pubblica, con regole che mirano a garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e dei servizi sanitari.
    • Industria: Il D.LGS 23/2/2023 n.18 stabilisce nuove regole per le imprese e l’industria, con un’attenzione particolare alla promozione della competitività e dell’innovazione.
    • Sicurezza: La sicurezza è una priorità, con disposizioni che riguardano la sicurezza sul lavoro, la protezione dei dati personali e molto altro.

    Implementazione delle Nuove Normative

    Una delle sfide principali legate al D.LGS 23/2/2023 n.18 è l’implementazione delle nuove normative. Le aziende e le istituzioni sono tenute a conformarsi alle disposizioni del decreto, il che può richiedere aggiornamenti e adattamenti significativi. È fondamentale che le organizzazioni comprendano appieno le implicazioni del decreto e si preparino ad agire di conseguenza.

    Ruolo delle Autorità di Regolamentazione

    Le autorità di regolamentazione svolgono un ruolo cruciale nell’attuazione del D.LGS 23/2/2023 n.18. Esse monitorano e applicano le normative, garantendo che le aziende e le istituzioni le rispettino pienamente. In caso di non conformità, possono essere previste sanzioni e pene.

    Conclusione

    Il D.LGS 23/2/2023 n.18 rappresenta un importante passo avanti nella creazione di una società italiana più sicura, sostenibile e competitiva. Per rimanere conformi e trarre vantaggio da queste nuove normative, le organizzazioni devono essere ben informate e preparate per apportare le necessarie modifiche. La comprensione e l’adeguamento al D.LGS 23/2/2023 n.18 sono essenziali per il successo a lungo termine.