Art. 2051 Codice Civile
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia (1), salvo che provi il caso fortuito (2).
Note:
- (1) Custode: Colui che ha il potere di vigilanza e controllo sulla cosa, sia di diritto che di fatto.
- (2) Caso fortuito: Evento imprevedibile e inevitabile che esclude la responsabilità.