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Articolo 2051 del codice civile

Art. 2051 Codice Civile

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia (1), salvo che provi il caso fortuito (2).

Note:

  • (1) Custode: Colui che ha il potere di vigilanza e controllo sulla cosa, sia di diritto che di fatto.
  • (2) Caso fortuito: Evento imprevedibile e inevitabile che esclude la responsabilità.

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