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Articolo 1130 del Codice Civile

Normativa sicurezza macchine, Marcatura CE, Controlli periodici sicurezza, Responsabilità amministratore condominio, Barriere

L’articolo 1130 del Codice Civile disciplina le attribuzioni dell’amministratore di condominio. Oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, l’amministratore deve:

  1. Eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocandola annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curando l’osservanza del regolamento di condominio.
  2. Disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini.
  3. Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni.
  4. Compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio.
  5. Eseguire gli adempimenti fiscali.
  6. Curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.
  7. Curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita.

Queste disposizioni sono fondamentali per garantire una gestione efficace e trasparente del condominio, nonché per tutelare gli interessi dei condomini e la sicurezza delle parti comuni dell’edificio.

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